Pubblicherò, da oggi, per singoli articoli, le disposizioni più rilevanti del “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, ovvero del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Senza interpretazioni o interferenze di sorta, cosicché il lettore possa trovare delle risposte ai tanti perché o perplessità del contesto carcerario.
D.P.R. 230/2000 - Art. 1 (Interventi di trattamento).
1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell’offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.
2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.
3. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento all’imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona sottoposta alle indagini.
D.P.R. 230/2000 - Art. 2 (Sicurezza e rispetto delle regole).
1. L’ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell’istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.